
Lo Studio Legale Graci continua ad ottenere importanti vittorie sia al Tar Lazio che al Consiglio di Stato.
In caso di possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntare “sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania”, posto che si porrebbe “in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni
in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ex multis, C.G.U.E. n. 675 del 2018)
Per cui una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia.
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