Il procedimento penale è quella successione di atti, che viene avviata dall’autorità giudiziaria e che conduce dall’iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

Il procedimento penale, come detto, inizia con la notizia di reato, da iscriversi nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero e confluisce nella fase delle indagini preliminari  ove il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini ritenute necessarie per poter verificare l’attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un’azione penale. Questa fase è strettamente riservata. Nessuno, tranne ovviamente chi non sia espressamente autorizzato, può consultare gli atti del procedimento.

Al termine delle dette indagini preliminari se il pubblico ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare una richiesta di archiviazione sul quale deciderà il giudice per le indagini preliminari (anche a seguito di eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa) se accogliere la richiesta di archiviazione o se richiedere un prosieguo delle indagini.

Se invece al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che vi siano degli elementi sufficienti per poter supportare l’accusa nel processo, fa richiesta di rinvio a giudizio.

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio si avvierà la fase dell’udienza preliminare, in camera di consiglio, ove l’imputato non sceglie riti alternativi il giudice per le indagini preliminari pronuncerà:

  • sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa sia infondata;
  • decreto di giudizio, se ritiene che l’ipotesi di accusa sia fondata.

 

È doveroso in ogni caso precisare che nei casi meno gravi il dibattito non si instaura in sede di udienza preliminare, bensì dinanzi a un tribunale ordinario in composizione monocratica a seguito di citazione diretta a giudizio da parte della pubblica accusa.

Si rileva altresì che il procedimento può essere anche definito tramite l’accesso a “riti alternativi”  o “riti speciali” (patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto) che sono disciplinati dal Libro VI del codice di procedura penale e sono concepiti allo scopo di garantire uno sviluppo processuale più celere attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.

Nella fase dibattimentale si forma invece la prova in contraddittorio tra le parti all’esito della quale il giudice emetterà una sentenza ove potrà condannare o assolvere l’imputato, salvo il diritto di impugnare la detta pronuncia in appello ed in cassazione.